Convenzioni
Servizio Sanitario Regionale
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La nuova normativa individua come beneficiari dell’esenzione, in sostituzione dell’ISEE, le seguenti categorie:
E01 – Cittadini con età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98.
E02 – Disoccupati e familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. (Si considerano disoccupati i soggetti regolarmente iscritti negli elenchi dei Centri per l’Impiego che abbiano perso una precedente attività lavorativa dipendente).
E03 – Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico.
E04 – Titolari di pensione al minimo con età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.
Nota: il nucleo familiare fiscale comprende il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia, in quanto titolari di un reddito non superiore a € 2.840,51 (reddito di riferimento: anno 2011).
Le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria sono individuate e regolamentate dal D.M. 329/1999, successivamente aggiornato dal D.M. 296/2001, e dal regolamento sulle malattie rare introdotto con il D.M. 279/2001. Questi provvedimenti definiscono con precisione le patologie incluse nelle esenzioni e stabiliscono le modalità attraverso le quali i pazienti possono accedere alle prestazioni sanitarie senza alcun costo a loro carico.
Il D.M. 279/2001 istituisce la rete nazionale delle malattie rare e prevede l’esenzione per tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per trattamento, monitoraggio e prevenzione di aggravamenti.
L’esenzione è estesa anche ad accertamenti diagnostici e genetici sui familiari, se necessari alla diagnosi di una malattia rara di origine genetica.
Sono esenti dalla partecipazione alla spesa le prestazioni diagnostiche previste dalle campagne di screening. In particolare, la mammografia è gratuita ogni due anni per le donne di età compresa tra 45 e 69 anni, con la possibilità di eseguire senza costi aggiuntivi anche gli esami di secondo livello se necessari. Il Pap test è offerto ogni tre anni alle donne tra 25 e 65 anni, mentre la colonscopia è prevista ogni cinque anni per le persone con più di 45 anni.
Sono esenti tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e specialistiche per gli invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V, per gli invalidi civili e per lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi, per gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento, per ciechi e sordomuti, per gli ex deportati nei campi di sterminio nazisti equiparati agli invalidi e mutilati di guerra e per le vittime di terrorismo o di criminalità organizzata.
L’esenzione riguarda invece solo le prestazioni strettamente correlate alla patologia invalidante per gli invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII, per gli invalidi per lavoro con riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi e per le persone che abbiano subito un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.
Il D.M. 10 settembre 1998 prevede l’esenzione per le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche, per le prestazioni diagnostiche e specialistiche necessarie in fase preconcezionale al fine di individuare eventuali difetti genetici, per gli accertamenti appropriati in presenza di condizioni patologiche che comportino un rischio materno o fetale, come indicato nell’Allegato C, e per le prestazioni di diagnosi prenatale in specifiche condizioni di rischio fetale, secondo quanto stabilito dallo stesso Allegato C e dal D.M. 22 luglio 1996.
Le Regioni individuano le strutture di riferimento incaricate di erogare tali prestazioni, garantendo un adeguato sostegno alle donne e alle coppie.
Ai sensi del D.M. 1 febbraio 1991, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta utilizzano un elenco specifico (disponibile sul portale Tessera Sanitaria – SOGEI) per indicare la condizione di esenzione da reddito. Gli assistiti devono verificare la presenza del proprio nominativo presso il medico curante, il Distretto Sanitario o altre strutture convenzionate con l’ASP.
Gli assistiti non presenti negli elenchi, ma che ritengono di avere i requisiti per l’esenzione (codici E01, E02, E03, E04), devono rivolgersi agli uffici distrettuali dell’ASP o ad altre strutture convenzionate, muniti di tessera sanitaria, per presentare autocertificazione e ricevere il relativo documento di esenzione.
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